Art. 5.

      1. La Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e presenta alla Direzione generale di cui all'articolo 2 una proposta di revisione dei meccanismi di contribuzione pubblica per rendere gli impianti progressivamente in grado di non legare la propria sopravvivenza ai contributi statali.